mercoledì 4 aprile 2012

COMUNE UNICO

Una delle motivazioni che stanno alla base della UNIONE A 11 pare sia quella economica ovvero la possibilità di ottenere fondi ad hoc. Qui sotto riporto fedelmente l'art 15 del Testo unico enti locali in cui si parla di fusioni tra comuni e come potete vedere da voi al comma 3 si prevedono anche per questi erogazioni di contributi.
Dal T.u.e.l:

Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Loris Dall'Acqua   Poggio Berni

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