lunedì 19 novembre 2012

FUSIONI di ALMENO 10.000 abitanti !!!

LA LEGGE NON CONSENTE LA NASCITA DI NUOVI COMUNI CON MENO DI 10.000 ABITANTI

SALVO CHE CIO' AVVENGA TRAMITE FUSIONE

MA......

SE IL LEGISLATORE PER I NUOVI COMUNI INDIVIDUA UN MINIMO DI 10.000 ABITANTI PROBABILMENTE CI TROVIAMO DI FRONTE AD UNA SOGLIA SOTTO LA QUALE SAREBBE AUSPICABILE NON SCENDERE ANCHE PERCHE' PASSARE DA UN PICCOLO COMUNE AD UN COMUNE CHE E' SOLAMENTE POCO PIU' GRANDE NON SI RAVVISA QUEL SALTO DI QUALITA' CHE TANTI SI ATTENDONO.



Dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
g.u. n 227 del 28 .9.2000 ..n. 162
.......

Articolo 13
Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Articolo 16
Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

CON LE FUSIONI COMUNI DI ALMENO 10.000 ABITANTI !!!

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